IL DPO
Il DPO, Data Protection Officer – in italiano RPD, Responsabile della Protezione dei Dati – è la nuova figura introdotta dal GDPR e che ha la funzione di affiancare titolare, addetti e responsabili del trattamento affinché conservino i dati e gestiscano i rischi seguendo i princìpi e le indicazioni del Regolamento europeo.
Il DPO è quindi un consulente tecnico e legale, con potere esecutivo. Infatti, il suo ruolo è doppio, perché non solo consiglia e sorveglia, ma funge anche da tramite fra l’organizzazione e l’autorità.
I suoi compiti sono indicati in maniera puntuale nel GDPR all’articolo 39 e sono essenzialmente tre: informare, sorvegliare e cooperare.

Devono designare obbligatoriamente un DPO:
- Amministrazioni, enti pubblici e autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni
- Tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala
- Tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati particolari/sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici
Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un DPO, è comunque possibile (e, in alcuni casi, quanto mai opportuna) una nomina su base volontaria. Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico DPO.
La figura del DPO è deputata a:
*Sorvegliare l’osservanza del GDPR
*Fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo (Garante Privacy) e cooperare con essa
*Fornire al titolare/responsabile pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
*Formare e informare il titolare/responsabile e il suo personale
*Supportare il titolare/responsabile in merito agli obblighi derivanti dal GDPR
La figura del DPO deve:
*Possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste attestazioni formali o l’iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze
*Adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse. In linea di principio, ciò significa che il DPO non può essere un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali
*Operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (DPO esterno). Il titolare o il responsabile del trattamento devono mettere a disposizione del DPO le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti
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